Domande frequenti

In questa sezione digitalWAY ha raccolto le risposte alle domande più frequenti relative al tachigrafo digitale, le carte tachigrafiche e le normative vigenti.

Le normative sono già in vigore? Esiste un periodo transitorio o qualche deroga?
Le normative relative all'introduzione dei tachigrafo digitale e alle modalità di trasferimento ed archiviazione dei dati sono entrate in vigore dal 1 maggio 2006. A causa dell'esiguo numero di officine autorizzate iniziali è stato definito un periodo trasitorio per le operazioni di "prima calibrazione" che si è concluso il 15 gennaio 2006 come indicato dalla circolare del Ministero dei Trasporti N. 59857 del 6 dicembre 2006. Non esistono ulteriori deroghe.
E' proprio necessario commutare il tachigrafo quando ci si ferma?
Certamente sì. Le normative vigenti richiedono che i conducenti indichino le attività effettuate a veicolo fermo durante l'orario di lavoro (lavoro, disponibilità o riposo). La nuova 561 e la direttiva n.15 del 2002 ribadiscono questo obbligo.
L'allegato tecnico della normative che introduce il tachigrafo digitale richiede che il dispositivo si ponga automaticamente sull'attività di lavoro (indicato con il doppio martello) quando ci si ferma con il veicolo. Se il conducente si ferma per effettuare l'attività di riposo (indicato con il lettino) dovrà indicarlo esplicitamente (attraverso il commutatore).
Il tachigrafo digitale inoltre azzera le ore di guida continue (4.30) solamente se si effettua il riposo di 45 minuti. Se il conducente si ferma e non indica esplicitamente l'attività di riposo il tachigrafo non sarà ingrado di contegiare tale periodo e quando si riprende la guida il dispositivo continuerà a segnalare il mancato riposo. Anche il secondo conducente è tenuto ad indicare le sue attività.
E' responsabilità dell'azienda fornire indicazioni ai propri dipendendi circa l'utilizzo del tachigrafo e controllare sull'utilizzo corretto dello stesso.
Il tachigrafo registra tutti gli eccessi di velocità?
Sì. Il tachigrafo digitale memorizza in automatico ogni eccesso di velocità superiore al limite per la tipologia di veicolo.  
Di ogni eccesso di velocità viene registrato la data, l'ora, la durata, la veloctà massima raggiunta e quella media. Viene inoltre registrato anche la carta conducente presente al momento nel tachigrafo.
Il tachigrafo digitale non è però in grado di determinare il limite massimo di velocità a seconda della tipologia di strada.
Esiste inoltre la registrazione dettagliata dell'andamento di velocità per le ultime 24 ore di guida. Questa informazione non può essere visualizzata su display, ne tantomeno stampata. Per accedere al dato è necessario scaricare la memoria di massa del tachigrafo ed uno specifico software di visualizzazione.
I padroncini sono esentati dalle operazioni di scarico e archiviazione dei dati?
Assolutamente no. Il padroncino, come le aziende, sono tenute alle operazioni periodiche di trasferimento ed archiviazione dei dati, nonchè a conoscere le funzionalità dell'apparecchio di controllo e al rispetto delle normative relative ai tempi di guida e di riposo.
Dove mi devo rivolgere per la prima calibrazione e la verifica annuale?
Con il nuovo decreto del 10 agosto 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico viene confermato il principio dell'operatività dei centri tecnici autorizzati su ogni marchio di tachigrafo digitale presente sul mercato, come anticipato in via transitoria dalla circolare ministeriale n. 2/2006/DGAMTC del 3 agosto 2006. L'elenco delle officine è disponibile nella sezione centri tecnici
L'azienda deve provvedere alla formazione dei propri dipendenti?
Certamente sì. Come indicato dal Decreto del 31 marzo 2006 l'azienda deve provvedere alla formazione dei propri dipendenti e deve inoltre controllare l'utilizzo corretto dell'apparrecchio di controllo.
La carta del conducente è dell'azienda o del dipendente?
La carta del conducente è strettamente personale. Se il rapporto di lavoro termina il conducente porta con sè la propria carta, anche se la richiesta di emissione è stata effettuata dall'azienda.
E' possibile richiedere più carte aziendali?
Sì. E' importanet comunque che l'utilizzo di tali carte sia delegato solo al personale autorizzato.
Per quanto tempo è necessario conservare i dati in azienda?
Tutti i fogli di registrazione provenienti da tachigrafi analogici, i dati scaricati da carte conducenti e tachigrafi digitali e le eventuali registrazioni manuali generate in caso di malfunzionamento degli apparecchi di controllo devono essere conservati presso l'azienda per un periodo minimo di 24 mesi. Il periodo di conservazione dei dati è infatti stato esteso a 24 mesi dalla nuova direttiva n.15 del 2002 di recente introduzione.
Sono già in corso i controlli da parte delle autorità?
Certamente sì. SiemensVDO ha formato oltre 500 autorità, che provvederanno, a loro volta, a formare tutti i distretti.
E' bene inoltre sapere che le carta autorità ed i dispositivi di scarico dati non sono elementi indispensabili per effettuare la procedura di controllo.
L'autorità può richiedere direttamente al conducente di esibire le stampe; è dunque necessario che il conducente sappia effettuare l'operazione di stampa e che dunque l'azienda abbia provveduto alla sua formazione.
Cosa succede se l'azienda non provvede allo scarico ed archiviazione dei dati?
Come per la mancanza dei dischi cartacei, è prevista una sanzione amministrativa nei confronti dell'azienda secondo l'articolo 12 della legge 727/78. E' necessario considerare inoltre che in caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa può incorrrere nella sospensione per un periodo da 1 a 3 mesi dell'autorizzazione o del provvedimento di abilitazione al trasporto.
E' possibile affidarsi alle officine per lo scarico dei dati?
E' possibile affidare la gestione e la conservazione dei dati a soggetti terzi purchè se ne sia comunicazione scritta ed immediata alla Direzione Provinciale del Lavoro.
I soggetti terzi che erogano il servizio devono garantire la riservatezza e la segretezza dei dati. Si consiglia inoltre di affidarsi solamente a coloro che garantiscono (per scritto) l'autentiticità ed l'integrità dei dati e che dichiarino una piattaforma di archiviazione sicura dai comuni problemi di perdita di dati (rottura del computer, incendi/allagamenti, sottrazione dei dati, ecc..)
L'azienda deve, in ogni caso, effettuare l'attività di controllo nei confronti dei propri conducenti.
Il chiarimento del Ministero del Lavoro è qui disponibile.
Come si effettua lo scarico dei dati?
Esistono diverse soluzioni per lo scarico dei dati.
Per il padroncino può essere sufficiente una DownloadKey che consente di scaricare i dati sia della carta conducente che del tachigrafo in un unica semplice operazione.
Per le aziende di piccole dimensioni si consiglia il TIS-Compact che consente, oltre allo scarico, anche la stampa e l'esportazione dei dati.
Per le aziende più grosse è raccomanadato l'utilizzo di un software gestionale come TIS-Office, che, grazie alla sua modularità, può adattarsi alle esigenze dell'azienda fornendo validi strumenti di lavoro.
Infine, per la semplificazione delle operazioni di scarico, esistono dei terminali di scarico dati autonomi.

 

Ultimo aggiornamento ( Wednesday 15 April 2009 )