Attestazione di attività
Scritto da Fadi Chazli   

Con il decreto legislativo 144/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2008, si è reso obbligatoria la tenuta del modulo di attestazione delle attività svolte a norma, chiamato anche modulo di controllo per l'assenza dei fogli di registrazione dei conducenti.

In particolare, l'articolo 9 del decreto stabilisce che:

 1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.

 2. Il modulo di cui al comma 1 e' conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

 3. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con se' il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.

 4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con se' ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

 5. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
 

Il modulo è stato recentemente modificato con la decisione della Commissione n°2009/959/UE del 14 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 16 dicembre 2009.

Il nuovo modulo (che sostituisce il precedente) consente di giustificare l'assenza del foglio di registrazione con i seguenti casi:

  • 14. era assente per malattia
  • 15. era in ferie
  • 16. era in congedo o in recupero
  • 17. era alla guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Reg. CE 561/2006 o dell’AETS
  • 18. eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida
  • 19. era disponibile
 
Il modulo di attestazione deve essere impiegato esclusivamente se le registrazioni tachigrafiche, per ragioni obiettive e tecniche

Gli Stati membri non sono obbligati a imporre l’uso del modulo, ma se uno Stato membro ne impone l’utilizzo per i casi ivi previsti, il modulo standardizzato deve essere riconosciuto valido a tali effetti.

In Italia il modulo è obbligatorio dal 2 ottobre 2008.

Il conducente del veicolo dovrà avere con sè, oltre ai fogli di registrazione della giornata e dei 28 giorni precedenti, anche il modulo in oggetto che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo. Lo stesso modulo deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza per periodo a cui si riferisce.

Il  conducente che non ha con se' ovvero che tiene in modo incompleto  o  alterato il modulo di cui al comma 1 e' soggetto alla   sanzione   amministrativa   del  pagamento  di  una  somma  da Euro 143,00 a Euro 570,00. Alla  stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato.

Gli Stati membri possono renderne obbligatorio l’uso sul loro territorio e imporlo a tutti i conducenti interessati. Tuttavia, se dalle registrazioni del tachigrafo risulta la guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’AETS, non può essere richiesto un modulo in relazione al periodo in questione.

Il modulo, in formato sia elettronico che stampabile, nonché le informazioni riguardanti gli Stati membri che ne hanno reso obbligatorio l’uso, sono disponibili all’indirizzo seguente: http://ec.europa.eu

Il modulo è accettato in tutta l’UE nelle lingue ufficiali dell’UE. Il formato standardizzato facilita la comprensione in quanto contiene campi prestabiliti e numerati da completare.

Tutti i campi del modulo devono essere compilati a macchina o con altri sistemi informatizzati. Per essere valido, il modulo deve essere firmato sia dal rappresentante dell’impresa che dal conducente prima del viaggio. Per gli autotrasportatori autonomi, il conducente firma il modulo una prima volta in qualità di rappresentante dell’impresa e una seconda volta in qualità di conducente.

È valido solo l’originale firmato. Il testo del modulo non può essere modificato. Il modulo non può essere prefirmato né può essere modificato mediante dichiarazioni manoscritte. Una copia del modulo Inviata via fax può essere accettata solo in circostanze eccezionali e nei casi autorizzati dalla legislazione nazionale.

Il modulo può essere stampato su carta recante il logo aziendale e gli estremi di contatto dell’impresa, ma i campi riguardanti le informazioni sull’impresa devono essere in ogni caso completati.
Se un conducente non è alla guida dopo aver iniziato il viaggio, per esempio a causa di una malattia o di un guasto del veicolo, il modulo non può essere utilizzato e le autorità di controllo possono chiedere ulteriori prove che dimostrino l’inattività.

L’attestazione riguarda solo i tipi di attività contemplati dalla stessa. Il modulo non può essere utilizzato per altre attività.
Si ricorda che il modulo non sostituisce gli obblighi di registrazione delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 561/2006 e all’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3821/85.

 

Modulo di attestazione di attività scaricabile:

Il nuovo modulo in formato word (.doc) con possibilità di compilazione e salvataggio, realizzato da digitalWAY, è disponibile gratuitamente a tutti gli utenti registrati al sito.

MODULO DI ATTESTAZIONE DI ATTIVITA' COMPILABILE
[registrati e scarica]

ll modulo qui fornito contiene anche note sulle modalità di compilazione, che compaiono automaticamente quando si seleziona un campo nella barra di stato (sullo schermo in basso a sinistra), oppure premendo il pulsante di aiuto F1 (sulla tastiera in alto a sinistra).

Ricordiamo che la compilazione dell'attestazione di attività è argomento dei corsi di formazione e che digitalWAY offre assistenza telefonica solo ai propri clienti.


Domande frequenti: (per accedere a questi contenuti è necessario essere registrati al sito)

Quando deve essere redatto il nuovo modulo di attestazione?
E' necessario utilizzare il modello di attestazione anche per il sabato e la domenica o il riposo settimanale?
Il modulo non era necessario solo per i viaggi internazionali?
Stiamo ancora uilizzando il vecchio modulo. E' necessario passare al nuovo?
Come è possibile indicare altre attività svolte presso la sede?
Cosa significa era in congedo o in recupero?
Cosa bisogna indicare quando sono presenti delle assenze per cassa integrazione, sciopero o serrata?
E' possibile la compilazione manuale dell'attestato di attività?
E' necessario indicare anche l'ora?
E' necessario utilizzare tale modulo anche per mezza giornata?
E' necessario stampare il documento nella lingua di destinazione del viaggio?
E' necessario compilare il modulo di attestazione in caso di veicoli non rientranti nel regolamento CE 561/2006?

 

Documenti di riferimento:

  • Protocollo 300/A/918/10/18/1/8 del 20 gennaio 2010 del Ministero degli Interni e delle Infrastrutture e dei Trasporti (nuovo modulo)
  • Decisione della Commssione n° 2009/959/UE del 14 dicembre 2009 (nuovo modulo) [registrati e scarica]
  • Nota orientativa n°5 relativa alla compilazione (nuovo modulo) [registrati e scarica]
  • Decisione della Commissione n° 2007/230/CE del 12 aprile 2007 (vecchio modulo) [registrati e scarica]
  • Nota orientativa n°5 relativa alla compilazione (vecchio modulo) [registrati e scarica]
  • Decreto Legislativo n.144 del 4 agosto 2008
  • Direttiva 2006/22/CE del 15 marzo 2006

Ultimo aggiornamento ( Wednesday 31 March 2010 )