Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 20/06/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficile n°236 in data 10/10/07 stabilisce le esenzioni, sul territorio nazionale, dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dalla CE 561/2002. Il Reg.165/2014 del 4/02/2014, all'articolo 45, ha poi modificato alcune esenzioni per tutti i paesi membri. www.digital-way.it Le disposizioni degli articoli da 5 a 9 della normativa CE 561/2006 non si applicano, nel territorio nazionale, a: - Articolo 13, paragrafo 1, lettera d, primo trattino:
- veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della diretva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale. (nota: solo per massa complessiva non superiore a 7,5 tonnellate e per veicoli utilizzati entro 100km* dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che la guida non costituisca l'attività principale del conducente)
- Articolo 13, paragrafo 1, lettera h:
veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
- Articolo 13, paragrafo 1, lettera j:
veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- Articolo 13, paragrafo 1, lettera l:
veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale. www.digital-way.it Inoltre, il regolamento 561 non si applica ai trasporti stradali descritti nell'articolo 3: - a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
- a bis*) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
- b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
- c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
- d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
- e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
- g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
- h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
Il testo del regolamento CE 561/2006 è qui disponibile. Il testo del regolamento CE 165/2014 è qui disponibile (Art. 45).
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