Normativa

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006 definisce le modalita' di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98. Il Regolamento Ce 581/2010 del 1 luglio 2010 invece modifica i tempi per il trasferimento dei dati.

Il decreto descrive gli obblighi per le aziende che si sviluppano principalmente su quattro punti:

1. SCARICO

Lo scarico delle carte conducente deve essere effettuato nelle seguenti modalità:

  • periodicamente: entro e non oltre i 28 giorni
  • immediatamente prima della cessione del rapporto di lavoro tra conducente ed azienda
  • immediatamente prima della scadenza della carta
  • su richiesta di autorità

Lo scarico della memoria di massa del tachigrafo digitale deve essere effettuato nelle seguenti modalità:

  • periodicamente: entro e non oltre i 90 giorni
  • immediatamente prima della sostituzione del tachigrafo, della vendita o dismissione del veicolo
  • su richiesta di autorià

2. ARCHIVIAZIONE

E' necessario custodire i dischi tachigrafici per il periodo previsto dalle normative vigenti (24 mesi) al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli.

I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone autorizzate e devono essere disponibili, presso la sede dell'azienda, all'autorità di controllo.

I titolari delle aziende sono responsabili anche della conservazione in sicurezza dei dati che dovrà avvenire su supporti dati esterni che ne garantiscono l'inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre un'ulteriore copia di salvataggio.

3. VALUTAZIONE

Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie (561).

4. FORMAZIONE

Il datore di lavoro ha l'obbligo di istruire il conducente circa il funzionamento dell'apparecchio di controllo e di vigilare sul corretto uso dello stesso.

Inoltre vige anche l'obbligo di informare i lavoratori della vigente disciplina in materia di orario di lavoro (561 e Dir.15/2002), nonché dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Il testo completo del decreto ministeriale è qui disponibile.

Ultimo aggiornamento ( Monday 16 May 2011 )